Quando un prodotto è Made in Italy: la normativa
Noi italiani ci siamo sempre distinti per la cura che mettiamo nella realizzazione dei nostri prodotti e per l’abilità con cui riusciamo a ricavare il meglio da quello che il nostro territorio ci offre.
Abbiamo una lunga e altrettanto ricca tradizione da difendere, in ambito agroalimentare ma anche per quanto riguarda l’abbigliamento e l’arte.
Per questo, poter utilizzare il marchio Made in Italy sui nostri prodotti è motivo di orgoglio, nonché garanzia di qualità. Significa infatti che il bene contraddistinto è stato prodotto in Italia.
Vediamo allora quando un prodotto è Made in Italy secondo la normativa.
La normativa sul Made in Italy
La sempre più frequente delocalizzazione delle produzioni verso stati esteri ha portato l’Unione Europea a pronunciarsi sul significato di Made in Italy.
Innanzitutto, il “Made in” di un prodotto viene comunemente definito marchio di origine, che non deve essere confuso con quello di provenienza di un bene. La provenienza indica infatti il luogo da cui un bene viene spedito, mentre l’origine indica il luogo di produzione.
Secondo diversi regolamenti UE e il Codice Doganale dell’Unione possono applicarsi due criteri per apporre il marchio Made in Italy sui propri prodotti:
- criterio delle merci interamente ottenute;
- criterio dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale.
Criterio delle merci interamente ottenute
Si può utilizzare il marchio Made in Italy quando le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. In altre parole, è applicabile quando le merci siano state interamente prodotte in Italia.
Criterio dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale
Si parlerà di un prodotto italiano anche quando l’ultima trasformazione o la sua lavorazione sostanziale è stata effettuata in Italia.
A tal proposito sono numerose le pronunce delle Corti, sia europee che italiane, le quali hanno stabilito che affinché si possa legittimamente utilizzare il marchio l’intervento italiano sul prodotto NON debba essere marginale.
In altre parole si potrà utilizzare quando la lavorazione principale sia stata effettuata nel nostro paese.
La Corte di Giustizia Europea ha inoltre tentato di precisare il concetto di ultima trasformazione nella sentenza del 26 Gennaio 1977 C-49/76. L’ultima trasformazione sostanziale si verifica solamente nell’ipotesi in cui il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione“.
Il marchio 100% Made in Italy
Per premiare le aziende e i produttori che si impegnano a conservare la genuinità del prodotto italiano in tutte le sue fasi di lavorazione, è stato istituito il marchio 100% Made in Italy, che sottolinea la sua totale italianità.
Trattandosi di una vera e propria certificazione dovrà essere rilasciata dall'Istituto a Tutela dei Produttori Italiani (Itpi), dopo aver verificato:
- il disegno del prodotto;
- la progettazione;
- la lavorazione;
- le materie prime;
- la confezione.
Marchio Made in Italy: quando è reato?
Apporre il marchio su prodotti che in realtà non sono Made in Italy è un vero e proprio reato, disciplinato dal codice penale.
La Cassazione, in tema di tutela del Made in Italy e punizione della sua falsa indicazione, fa riferimento a tutte quelle indicazioni di vendita che presentano il prodotto come interamente realizzato in Italia.
Per indicazione di vendita si intende qualunque segno esteriore o rappresentazione grafica, come: diciture tipo “100% Made in Italy”, “100% Italia”, “tutto italiano” o altre analoghe indicazioni in grado di generare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, nonché l’apposizione di diversi segni o figure che inducano il medesimo fallace convincimento.
A carico del colpevole è prevista una sanzione pecuniaria fino a 20.000 euro di valore e la reclusione fino a due anni.
Tuttavia di recente è stata depenalizzata la condotta di chi, seppur non apponendo illecitamente il marchio “Made in Italy” sui propri prodotti, utilizzi segni, marchiature o altre forme di denominazione che possano indurre il pubblico a ritenere erroneamente di trovarsi di fronte ad un prodotto italiano.
Per esempio, l’apposizione di una bandiera italiana sul prodotto o al suo interno, o di una dicitura quale “Prodotto italiano” o “Tradizione italiana”, prevede un illecito amministrativo, in cui si rischia una multa fino a 10.000 euro.
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